fallimento e ruolo coattivo

Re: fallimento e ruolo coattivo

Messaggioda Michelle » 19/01/2017, 12:40

nic ha scritto:non la versano l'imu a fine procedura. quando me ne sono accorta erano passati più di cinque anni dalla vendita e non ho potuto fare altro che inviare un reclamo al giudice.....
io ogni anno controllo presso la cacelleria


Grazie mille per l'informazione!!! Come faccio a controllare presso la cancelleria??? Inviando un'istanza motivata????? :roll:
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Re: fallimento e ruolo coattivo

Messaggioda Michelle » 19/01/2017, 12:43

davide79 ha scritto:Bisogna fare una opportuna distinzione tra l'imposta maturata durante il periodo fallimentare e l'imposta maturata ante periodo fallimentare.

L'Imu maturata durante il periodo fallimentare è da versare entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile ed è un debito prededucibile della procedura.
L'imposta maturata viene prelevata dal prezzo di vendita, quindi è responsabilità del curatore accantonare tale somma e versarla al comune entro i 90 giorni dalla vendita dell'immobile. Ed è da tale data che partono i termini di prescrizione.
In mancanza ritengo che vada emesso un avviso di accertamento nei confronti della procedura e notificata al curatore (tesi avvalorata da alcuni corsi che ho seguito e anche da un caso pratico che mi è capitato). L'articolo 8 comma 6 del d.lgs. 504/92 è molto chiaro e il curatore non può saltarlo a piè pari -
E' chiaro che tutto si complica nel caso in cui il fallimento nel frattempo è stato chiuso.


L'ICI/IMU invece ante fallimento doveva essere stata insinuata nel passivo fallimentare ed è soggetta alla normativa generale della c.d. "par condicio creditorum", ricordando che il nostro privilegio è di 20° grado.. per cui.. bisogna accontentarsi delle somme derivanti dalle varie ripartizioni (se arriva qualcosa). Per la restante parte.. non c'è niente da fare


Grazie!!! Spiegazione completa ed esaudiente. Approfitto della tua cordialità e competenza....in caso di concordato preventivo invece il versamento imu segue le regole ordinarie vero? Così se non la società durante il concordato non mi versa l'IMU posso emettere avvisi di accertamento????
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Re: fallimento e ruolo coattivo

Messaggioda davide79 » 19/01/2017, 14:02

il concordato è un'altra cosa ancora... e anche qui bisogna fare un distinguo. Lo spartiacque in questo caso è dato dalla domanda di concordato.

L'imposta maturata ed accertata prima della presentazione della domanda di concordato è un debito concorsuale, quindi gli avvisi di accertamento vengono soddisfatti all'interno della procedura, secondo le norme tipiche del concordato. In particolare nel concordato preventivo tutti i crediti privilegiati (nel ns. caso l'imposta) vengono soddisfatti per intero, mentre i crediti chirografari (sanzioni ed interessi) vengono soddisfatti nella percentuale prevista dal concordato. Noi comuni dobbiamo fare attenzione a NON votare la proposta di concordato: se votiamo, infatti, perdiamo il privilegio.


L'imposta maturata dopo la domanda di concordato è un debito prededucibile della procedura, quindi va versata alle scadenze ordinarie (non c'è alcun "congelamento" dell'imposta da versare dopo i novanta giorni dalla vendita dell'immobile, come avviene nel fallimento). Trattandosi quindi di regime ordinario, in caso di omesso versamento è possibile emettere avvisi di accertamento secondo le solite modalità - anch'essi saranno trattati come debiti prededucibili della procedura,
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Re: fallimento e ruolo coattivo

Messaggioda Michelle » 19/01/2017, 14:25

davide79 ha scritto:il concordato è un'altra cosa ancora... e anche qui bisogna fare un distinguo. Lo spartiacque in questo caso è dato dalla domanda di concordato.

L'imposta maturata ed accertata prima della presentazione della domanda di concordato è un debito concorsuale, quindi gli avvisi di accertamento vengono soddisfatti all'interno della procedura, secondo le norme tipiche del concordato. In particolare nel concordato preventivo tutti i crediti privilegiati (nel ns. caso l'imposta) vengono soddisfatti per intero, mentre i crediti chirografari (sanzioni ed interessi) vengono soddisfatti nella percentuale prevista dal concordato. Noi comuni dobbiamo fare attenzione a NON votare la proposta di concordato: se votiamo, infatti, perdiamo il privilegio.


L'imposta maturata dopo la domanda di concordato è un debito prededucibile della procedura, quindi va versata alle scadenze ordinarie (non c'è alcun "congelamento" dell'imposta da versare dopo i novanta giorni dalla vendita dell'immobile, come avviene nel fallimento). Trattandosi quindi di regime ordinario, in caso di omesso versamento è possibile emettere avvisi di accertamento secondo le solite modalità - anch'essi saranno trattati come debiti prededucibili della procedura,


Grazie per la precisione!!!!! Anche per il concordato non è necessario mandare al coattivo gli accertamenti fatti vero??? E soprattutto come fa l'Ente a tenere sotto controllo la procedura, le vendite per evitare negligenze da parte del liquidatore, come è successo per la collega che ha scritto poco fa la sua esperienza?????? :roll: :roll: :roll:
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Re: fallimento e ruolo coattivo

Messaggioda davide79 » 19/01/2017, 14:30

Per i debiti inseriti nella procedura, rientrano nella procedura del concordato, per cui non è necessario andare a ruolo coattivo o ingiunzione.. anche perchè azioni individuali non possono essere esperite in quanto si andrebbe a violare la "par condicio creditorum". Per i debiti post domanda di concordato, invece, direi che è opportuno iscriverli a ruolo, in quanto prededucibili e fuori dall'accordo.

Come verificare le vendite? con i canali soliti... catasto, conservatoria, ecc.. ecc..
I curatori fallimentari periodicamente devono inviarti le relazioni periodiche sulle attività effettuate. Non tutti lo fanno. Lì ci sono scritte le vendite immobiliari.
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Re: fallimento e ruolo coattivo

Messaggioda Michelle » 19/01/2017, 14:39

davide79 ha scritto:Per i debiti inseriti nella procedura, rientrano nella procedura del concordato, per cui non è necessario andare a ruolo coattivo o ingiunzione.. anche perchè azioni individuali non possono essere esperite in quanto si andrebbe a violare la "par condicio creditorum". Per i debiti post domanda di concordato, invece, direi che è opportuno iscriverli a ruolo, in quanto prededucibili e fuori dall'accordo.

Come verificare le vendite? con i canali soliti... catasto, conservatoria, ecc.. ecc..
I curatori fallimentari periodicamente devono inviarti le relazioni periodiche sulle attività effettuate. Non tutti lo fanno. Lì ci sono scritte le vendite immobiliari.


Grazie mille per l' aiuto e la disponibilità!!!!!! ;)
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