per come sopra scritto (
http://www.quotidianoentilocali.ilsole2 ... d=ABd8QxHB) secondo me si (ossia entro 20 giorni prima del 08.05.2017 da date sopra riportate)
da cui, se ho inteso tutti i passaggi, io mi costituirei, poi se il giudice o la parte non sollevano eccezioni va liscia, altrimenti durante la discussione del ricorso (chiedilo in udienza pubblica, no camera di consiglio) farai presente la tua "legittima" costituzione (anche se fuori tempo) e le tue ragioni.
"......Mentre se la data di trattazione fosse oltre il termine di costituzione l'ente dovrà costituirsi con un atto di difesa piena entro 20 giorni liberi prima dell'udienza, se si depositano documenti, e prudenzialmente entro 10 giorni liberi prima se la difesa non prevede produzione documentale..."
http://studiotributariovillani.it/liti% ... t%2023.htmTermine per la costituzione:
assenza di una sanzione. E' subito da rilevare che, se per la parte ricorrente le disposizioni relative alla costituzione sono accompagnate dalla sanzione d'inammissibilità,
per la costituzione della parte resistente, invece, non è prevista alcuna specifica sanzione. Ove, infatti, il resistente non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso (vedi articolo 16, comma 5), lo stesso non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni.
L'articolo 32. Resta comunque applicabile il disposto dell'articolo 32, che prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono
produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni.
Se, infatti, la parte resistente per la sua costituzione è soggetta solo ad un termine ordinatorio, rimane tenuta al rispetto di tutti gli altri termini previsti, in tema di decadenza, per la proposizione di deduzioni e produzioni. Pertanto, si ritiene che la parte resistente possa costituirsi depositando:
- documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione;
- soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione