da lucio guerra » 08/06/2017, 14:42
LINEE GUIDA ANAC
Per quanto riguarda le eccezioni all’accesso che operano nei procedimenti tributari, il legislatore rinvia
alle specifiche norme che regolano detti procedimenti. Si rammenta, a titolo esemplificativo, quanto previsto
dall’art. 68 del d.P.R. n. 600/1973 in relazione al segreto di ufficio in materia di accertamenti tributari. Ciò
comporta, da una parte che gli atti definitivi sono accessibili anche ai fini dell’accesso generalizzato e che, di
conseguenza, l’amministrazione deve, semmai, usare il potere di differimento dell’accesso come previsto al co.
5 dell’art. 5 bis; d’altra parte, l’ostensione di tali atti, data la loro peculiare natura, è opportuno avvenga nei
limiti derivanti dall’applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, eventualmente anche
con un accesso parziale ai sensi del co. 4 dell’art. 5 bis. Una volta divenuti accessibili, anche i dati ed
documenti dei procedimenti tributari saranno poi soggetti all’applicazione dei limiti di cui all’art. 5 bis, co. 1 e Analogamente ai procedimenti tributari, per quanto concerne l’attività della pubblica amministrazione
diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali
il legislatore tiene ferme le particolari disposizioni che ne regolano la formazione, l’accesso agli atti prodromici è
di norma escluso. Si tratta, in realtà, di un’esclusione non assoluta, perché in qualche caso, una volta definito il
procedimento con l’adozione dell’atto finale, può essere consentito l’accesso agli atti. Anche in queste ipotesi,
l’amministrazione può fare uso del potere di differimento.