da lucio guerra » 10/01/2019, 13:49
potrebbe applicarsi la stessa logica della prova di perfezionamento della notifica ... e quindi la data del timbro postale di spedizione
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Per la cassazione basta un documento dell’ufficio
Data: 10/01/19 Categoria: Rassegna Stampa Testata: Italia Oggi
Di Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Il timbro postale vale come prova di notifica. La prova del perfezionamento della notifica dell’appello tributario (o del ricorso) è, quindi, validamente fornita dal notificante mediante la produzione di un documento rilasciato dall’ufficio postale recante il timbro delle poste, senza l’ulteriore incombenza di depositare l’avviso di ricevimento. Sono le conclusioni che si leggono nell’ordinanza n. 232/2019 della cassazione depositata in cancelleria l’otto gennaio scorso.
L’Ordinanza dei giudici supremi afferma, quindi, che la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste (o la ricevuta di spedizione) assume valore di prova di notifica.
La veridicità dell’apposizione della data con questo timbro, è, quindi, presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione; tale assenza non fa venire meno la qualificazione di atto pubblico del timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam. La prova del perfezionamento della notifica, così, è validamente fornita dall’atto munito del datario dell’ufficio postale non potendosi attribuire altro significato se non a quello di attestarne la consegna all’ufficio postale.
Come si legge nella sentenza n. 17335/2015 espressa dagli stessi giudici di Piazza Cavour «qualora la scrittura privata non autenticata formi un corpo unico col foglio sul quale è impresso il timbro postale, la data risultante da quest’ultimo è data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita: mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l’onere di provare, pur senza necessità di querela di falso, che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso». Il timbro postale, quindi, consente di stabilire con certezza quando sia stato spedito questo atto con prova legale, senza necessità di depositare la successiva ricevuta di ritorno.