da lucio guerra » 10/01/2019, 14:50
DI SEGUITO I TERMINI PER IL 2013
- TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO 30-11-2013
- TERMINE DI PUBBLICAZIONE DELIBERE ENTRO 9 DICEMBRE 2013 (SITO ISTITUZIONALE)
NORMATIVA
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 12
(MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE)
1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.
(MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE)
2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.