lucio guerra ha scritto:Dispositivo dell'art. 540 Codice civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli (1) [548 c.c.].
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (2) [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservat
(2) Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case.
Buongiorno a tutti
Concordo con il dott guerra circa il disposto di cui all art 540 c.c.
A mio avviso la moglie superstite dovrà liquidare IMU e TASI sulla casa coniugale come secondo immobile ed avendone diritto di abitazione sarà lei l’unico soggetto passivo (il figlio nulla dovrà versare mentre la madre verserà IMU e TASI come fosse proprietario al 100%). Sulla casa in comproprietà con il marito defunto ove la moglie ha trasferito la propria residenza invece, nulla dovrà versare poiché è divenuta la sua abitazione principale (non di lusso). Infatti, per tale categoria d’ immobili vige l’esenzione IMU e TASI.
saluti
m.g.