Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecutivo

Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecutivo

Messaggioda Ortensia » 24/11/2023, 7:35

Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecutivo Imu non pagato. Che modalità di pagamento possono essere usate?
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda Kaleb » 24/11/2023, 8:56

Se l'accertamento è stato emesso dopo il 01-01-2020 in base all'art. 1 comma 792 legge 160/2019 non serve l'ingiunzione fiscale: decorsi i termini per l'impugnazione è già definitivo-esecutivo. In linea di massima può essere pagato con una delle modalità previste dall'art. 2-bis D.L. 193/2016 conv. in legge 225/2016, a seconda che si tratti di entrata tributaria o meno (F24, PagoPa, versamenti su c/c di tesoreria o c.c.p. ecc..). Per l'IMU userei l'F24 con i relativi codici tributo e maggiorato degli eventuali oneri di riscossione e interessi di mora applicabili.
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda lucio guerra » 24/11/2023, 10:44

CRONOPROGRAMMA SINTETICO ACCERTAMENTO ESECUTIVO
Dal 1 gennaio 2020
DETTAGLIO SINTETICO – ACCERTAMENTO e INGIUNZIONE

1) NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO a quello in
cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

2) L’ACCERTAMENTO DIVENTA TITOLO ESECUTIVO DOPO 60 GG DALLA DATA DI NOTIFICA
senza che siano stati depositati ricorsi o proposte di mediazione (per mediazione termine 90 gg)

3) SE IL CONTRIBUENTE NON PAGA NEI TERMINI PREVISTI DALL’ ACCERTAMENTO ESECUTIVO (60 gg dalla data
di notifica) SI PROCEDE AD AVVIARE LE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA CON AFFIDAMENTO AL
SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA RISCOSSIONE FORZATA, TRASCORSI ULTERIORI 30 GG (totale 90 gg dalla
notifica = 60+30)

4) L’ESECUZIONE FORZATA PUO’ INIZIRE DOPO 120 GG DALLA DATA DI NOTIFICA
decorso il termine di 60 gg dal termine ultimo di pagamento (120 gg 60+60)

5) PER IMPORTI FINO A 10.000 EURO prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda Ortensia » 24/11/2023, 15:36

Chiedo scusa ho scritto accertamento esecutivo sbagliando. In effetti si tratta di un accertamento per omesso pagamento Imu emesso e notificato nel 2019 in questo caso uso ingiunzione di pagamento? Il pagamento attraverso quali canali?
Ortensia
 
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda lucio guerra » 24/11/2023, 17:00

Ortensia ha scritto:Chiedo scusa ho scritto accertamento esecutivo sbagliando. In effetti si tratta di un accertamento per omesso pagamento Imu emesso e notificato nel 2019 in questo caso uso ingiunzione di pagamento? Il pagamento attraverso quali canali?


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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda fraspa » 12/02/2024, 20:51

Buonasera a tutti,
spero che possiate chiarirmi un dubbio. Ho letto che i termini di pagamento per l'ingiunzione (a seguito di avviso accertamento ante 2020) è di 60 giorni. Posso sapere quale è il riferimento normativo, visto che il 639/2010 parla di 30 giorni. A me hanno detto che va indicato 30 giorni, benchè in questo modo si crea una distonia tra il termine imposto per il pagamento ed il termine per proporre ricorso/reclamo, e ciò mi sembra incoerente. Grazie mille
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda lucio guerra » 12/02/2024, 21:47

si può ricorrere contro una ingiunzione entro 60 giorni dalla sua notificazione

pertanto l'ingiunzione fiscale per correttezza formale deve contenere il termine di 30 gg previsto dal R.D. 14/04/1910, n° 639 , ma operativamente può considerarsi il termini di pagamento di 60 gg, previsto da art. 50 DPR 602/73, tra l’altro più favorevole al contribuente, e trascorso il quale saranno scaduti anche i termini di ricorso
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda fraspa » 13/02/2024, 11:20

Scusa, ma il 602/73 è riferito all'imposta sui redditi e l'art. 50 riguarda l'espropriazione forzata. Mi potresti chiarire meglio? Grazie
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda lucio guerra » 13/02/2024, 12:03

Dovresti sapere che si tratta della normativa di riferimento per la riscossione mediante ruolo

Se non sei informato di questo è complicato spiegarti questa materia

La “riscossione mediante ruolo” è un procedimento volto al recupero di somme di denaro che i cittadini devono agli enti pubblici. Tali somme possono essere dovute per debiti di natura tributaria oppure di natura non tributaria

Tale tipo di procedimento è stato originariamente previsto per la sola riscossione delle imposte sul reddito ed è regolato dal D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

Con il passare degli anni, tuttavia, il sistema è stato esteso alla riscossione di altre entrate anche di carattere non tributario.

Ad oggi, può dirsi che il sistema della riscossione mediante ruolo costituisce il procedimento generale di riscossione.
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Re: Ingiunzione di pagamento a seguito di accertamento esecu

Messaggioda lucio guerra » 13/02/2024, 12:27

L’art. 4, comma 2-sexies del D.L. 24-9-2002 n. 209 convertito con legge di 22 novembre 2002, n. 265 e art. 7, comma 2, lett. gg-quater del D.L. 70/2011 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente modificato ed integrato, prevedono l’applicazione delle disposizioni del titolo II del DPR 29 settembre 1973, n. 602 “in quanto compatibili” anche per l’ingiunzione ex R.D. 639/1910.

art. 7, comma 2, lett. gg-quater del D.L. 70/2011
a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter) "31-12-2013", i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;
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