da lucio guerra » 12/12/2023, 15:19
il comma 161 dell’articolo 1 della legge 296/2006 prevede
“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
- i termini per la notifica dell’avviso di accertamento emesso per omesso o parziale versamento decorrono dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è stato o doveva essere effettuato. Di conseguenza, ad esempio, il mancato pagamento dell’acconto IMU del 2016 verrà accertato e notificato entro il 31 dicembre del 2021, pena decadenza;
- i termini per la notifica dell’avviso di accertamento emesso per omessa o infedele dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in casa di omessa) presentata. In questo caso occorre precisare che si tratta dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Di conseguenza, ad esempio, il comune potrà notificare fino, ma non oltre, il 31 dicembre 2025 l’avviso di accertamento relativo alla mancata o infedele dichiarazione IMU attinente al 2019, posto che questa andava presentata nel 2020.