INAGIBILITA' RETROATTIVA

INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda ninalobbi » 17/01/2024, 11:07

Buongiorno, una contribuente ha presentato il 30/12/2023 una richiesta di rimborso IMU e TARI per un immobile accatastato come C/1 per immobile inagibile dal 2019 in poi, data della risoluzione anticipata del contratto, cito le testuali parole a causa “ di gravi degradi strutturali e di tipo igienico sanitario, che lo hanno reso inagibile e pericolo per la fruizione umana. Ha allegato una perizia giurata fatta a dicembre del 2023 dove il tecnico attesta l’inagibilità dal 2019 ad oggi. La domanda è si può riconoscere retroattivamente dal 2019 l’inagibilità e quindi l’esenzione
AL 50?
Grazie per l'attenzione
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda Kaleb » 17/01/2024, 12:09

Come fa un professionista tecnico ad assumersi la responsabilità di attestare in perizia un dato storico risalente nel tempo? Troppo comodo dichiarare oggi per allora, vanificando i poteri di controllo del Comune sulla situazione di fatto. I requisiti di riduzione/agevolazione non sono uguali tra IMU e TARI (mentre per la TARI a mio avviso si può essere più tolleranti, per l'IMU i criteri sono più rigorosi).
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda Faber68 » 17/01/2024, 12:52

Al di là di ciò che il professionista dichiara ora per allora (e su questo ci sarebbe da discutere), il requisito essenziale, a pena di decadenza, per il riconoscimento di un'agevolazione tributaria è la presentazione della dichiarazione.
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda FireFil » 19/01/2024, 6:31

Faber68 ha scritto:...il requisito essenziale, a pena di decadenza, per il riconoscimento di un'agevolazione tributaria è la presentazione della dichiarazione.
o, limitatamente all'IMU, che il Comune ne fosse comunque a conoscenza, ad esempio perché l'informazione era stata formalmente comunicata all'ufficio tecnico o ancora perché dallo stesso dichiarata.
Siccome il contribuente (o chi per esso) non fornisce indicazioni sul fatto che il Comune ne fosse a conoscenza già dal 2019 ma fondi tutto sulla perizia del 2023, tutti concordiamo sul fatto che l'eventuale rimborso non parte dal 2019 ma dalla data di presentazione della documentazione riguardante l'inagibilità/inabitabilità.
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda ninalobbi » 19/01/2024, 10:23

Buongiorno, grazie mille.
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda ninalobbi » 31/01/2024, 9:44

Buongiorno, chiedo un ulteriore chiarimento in questo che il contribuente ha presentato dichiarazione con allegata la perizia tecnica, il Comune è tenuto ad accertare l'inagibilità ? Grazie
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda Unborn » 31/01/2024, 9:52

Il tecnico è responsabile penalmente per ciò che dichiara se la perizia è asseverata o giurata. A fronte di ciò o prendete per buona la perizia o, se avete dubbi, nulla vieta di fare un sopralluogo con l'Ufficio Tecnico per verificare la veridicità della perizia, ovviamente per l'anno in corso. Per gli anni precedenti, se lo stato di degrado è avanzato e vi sono evidenti problemi strutturali un tecnico può di certo dichiarare che tale stato persiste già dai quattro anni precedenti, sta a voi concordarvi o meno. Certo il contribuente non vi ha messo, per allora, nelle condizioni di verificarne lo stato.
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda ninalobbi » 31/01/2024, 12:31

In caso di un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico , per accertare la veridicità della perizia le spese sono a carico del contribuente ?
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda Ragioneria M. » 31/01/2024, 19:51

ninalobbi ha scritto:In caso di un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico , per accertare la veridicità della perizia le spese sono a carico del contribuente ?


A carico del contribuente, dovresti trovare conferma nel regolamento IMU
Ragioneria M.
 
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Re: INAGIBILITA' RETROATTIVA

Messaggioda Unborn » 02/02/2024, 10:27

ninalobbi ha scritto:In caso di un sopralluogo dell'Ufficio Tecnico , per accertare la veridicità della perizia le spese sono a carico del contribuente ?


a mio avviso no se non disposto nel regolamento. il contribuente infatti il suo adempimento lo ha svolto.
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