da fraspa » 29/02/2024, 20:25
Scusate, mi inserisco per avere il vostro supporto. la cita nota ifel afferma:
"Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31
dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza
era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni."
Non si fa riferimento a quelle in scadenza nel 2022, quindi quelle relative ad accertamenti divenuti esecutivi nel 2019.
Non capisco quindi perchè nel prospetto che segue il testo da me riportato si indica che anche per il 2019, vi sarebbe la proroga di 542 giorni.