da lucio guerra » 08/01/2015, 17:41
La comunicazione prevista dalla finanziaria 2003
L'art. 31, comma 20, della Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) stabilisce che i Comuni, quando attribuiscono ad un
terreno la natura di area fabbricabile, devono darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con
modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
E’ opportuno precisare che la norma non prevede alcuna conseguenza in ordine alla mancata informazione del
contribuente.
Sentenza Cass. n. 15558/2009
“… La disposizione della L. n. 289 del 2002, art. art. 31, comma 20, che impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell'attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionata, e la sua inosservanza non ha in alcun modo pregiudicato la difesa del contribuente in questa controversia …”.