MEF - CIRCOLARE N. 1/DF del 14-04-2016
OGGETTO : RIVERSAMENTO, RIMBORSO E REGOLAZIONI CONTABILI RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI.
Si ricorda che tali procedure sono previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali e ha, altresì, stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuate le modalità applicative delle predette disposizioni.
Si deve anche precisare che, proprio in considerazione della consistente mole di richieste di rimborso e al fine di gestire in modo adeguato e sicuro, a tutela dei diversi interessi in gioco, le suddette richieste, è stato previsto che la comunicazione dei relativi dati avvenga esclusivamente in via telematica (Portale Federalismo).
Ciò comporta che, anche in linea con le disposizioni recate dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, relativo al “Codice dell’amministrazione digitale”, non possano essere presi in considerazione i dati già inviati o che continueranno ad essere trasmessi (via PEC) con modalità diverse da quelle telematiche, facendo, tuttavia, salve le istanze e le comunicazioni già presentate dai contribuenti e acquisite dai comuni.
A) PROCEDURA TELEMATICAIN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE della procedura l’invio da parte degli enti locali dei dati relativi alle ISTRUTTORIE GIÀ CONCLUSE entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui È RESA DISPONIBILE LA RELATIVA APPLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE.
Pertanto, poiché detta applicazione sarà disponibile sul Portale
A PARTIRE DAL 28 APRILE 2016, i dati relativi alle
ISTRUTTORIE GIÀ CONCLUSE DOVRANNO ESSERE INSERITE NEL PORTALE ENTRO IL 27 GIUGNO 2016. PER INFORMAZIONIcasella di posta elettronica:
df.rimborsitributilocali@finanze.itPROCEDIMENTO1) per chi ha già effettuato istruttorie ed inviato le stesse via PEC al mef, come da precedenti indicazioni, dovrà caricare i relativi dati, entro il 27 giugno 2016
2) PER LE NUOVE RICHIESTE di rimborso o di regolazione i termini sono :
a) richiesta di rimborso o regolazione al comune
b) il contribuente è tenuto a richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento (art. 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n.296)
c) il contribuente unitamente alla richiesta di rimborso deve indicare anche il proprio codice IBAN. - gli altri strumenti che possono essere utilizzati per il rimborso sono l’assegno circolare emesso da Banca d’Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dall’interessato.
d) Il comune una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.
e) Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale inserisce i relativi dati dal Portale del Federalismo fiscale, indicando l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.
f) Il comune, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza
g) Per le somme erroneamente versate allo stato il Comune può decidere se rimborsare direttamente oppure inserire i dati dell’istruttoria nel portale del federalismo
h) A questo punto sarà quindi lo Stato che effettua la restituzione, ai sensi dell’art. 684 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere sul capitolo “3866 restituzione e rimborsi” per la parte capitale e sul capitolo “3830 interessi passivi su somme in deposito o indebitamente riscosse ed interessi di mora sulle restituzioni all’esportazione” per la parte interessi.
i) Lo stato effettua il rimborso in questione entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione.
j) La Legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente; tale disposizione può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali