Legge 8/3/2000 n.53 Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari).1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa.
Vedi anche: DECRETO 21 luglio 2000, n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari."N.B:
Sono cumulabili con quelli concessi ai sensi della Legge 104/1992.
Devono essere utilizzati entro sette giorni dall'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
E' necessario presentare documentazione medica entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro.
I tre giorni l'anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso. Se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover affrontare due situazioni di grave infermità di due diversi parenti, avrà comunque diritto a tre sole giornate di permesso.