da Samuele77 » 27/05/2016, 14:39
L'alternativa è la malattia per prestazioni sanitarie prevista dall'articolo 55 septies comma 5 ter, d. lgs. 165/2001 ("Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta alettronica").
La materia è tuttavia oggetto di revisione, in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato all’ARAN (nel mese di settembre 2014) un atto di indirizzo quadro per la sottoscrizione di un CCNQ in materia di rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, secondo il quale “le assenze dal servizio per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici richiedono una specifica disciplina contrattuale, con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione” e che “tali assenze presentano la caratteristica di non essere assimilabili in tutto all’assenza per malattia, in quanto manca il presupposto della patologia in atto e di essere entro certi limiti giustificabili per la particolare causa, consistente nella esigenza di cura o di prevenzione”.