Pagamento ferie non usufruite

Pagamento ferie non usufruite

Messaggioda Marisa » 30/05/2016, 17:15

Buonasera a tutti
Devo determinare l'importo per pagamento ferie non usufruite a causa di decesso del dipendente.
Devo considerare l'indennità di comparto?
Ho trovato pareri ed articolo discordanti .
Grazie per l'attenzione
Marisa
 

Re: Pagamento ferie non usufruite

Messaggioda Paolo Gros » 31/05/2016, 8:40

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Re: Pagamento ferie non usufruite

Messaggioda gsalurso » 31/05/2016, 18:30

Art. 12 CCNL 9/5/2006 comma 8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

vedi: Parere ARAN RAL490_Orientamenti Applicativi
"Siamo del parere che, in assenza di espresse indicazioni contrattuali, il compenso per ferie non godute (art.10 del CCNL del 5.10.2001) debba essere calcolato sulla retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lettera c), del CCNL del 14.9.2000 (ora art. 10 del CCNL del 9.5.2006) senza comprendervi la 13^ mensilità."

art.52, comma 2, lett.c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: Pagamento ferie non usufruite

Messaggioda tyla » 01/06/2016, 15:03

Aggiungerei quanto evidenziato in proposito dall'Aran qui:
https://www.aranagenzia.it/araninforma/ ... ttualita-1

"E’ opportuno, peraltro, evidenziare che, relativamente alle diverse ipotesi considerate al precedente punto 2), la deroga al divieto di monetizzazione non è né automatica né generale. Infatti, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, essa può ritenersi ammissibile solo in presenza delle condizioni specificamente a tal fine previste dal contratto collettivo o dalla legge come presupposti legittimanti a monetizzazione e nel rispetto delle corrispondenti previsioni in materia di trasporto di ferie dall’anno di maturazione a quello successivo.

Pertanto, la monetizzazione delle ferie e dei riposi dovrebbe continuare ad essere possibile solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio, come recitano le previsioni contrattuali, nell’anno di maturazione e fermo restando, in ogni caso, anche il rispetto di quelle altre disposizioni contrattuali concernenti i termini di fruizione delle ferie e le modalità di spostamento delle stesse dall’anno di maturazione a quello successivo.
"
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