da GiovannaS » 09/06/2016, 9:02
C 'è un parere fresco sull'incremento dei fondi. Anch'io ho questo problema:
Il Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano ha inoltrato alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, una richiesta di parere con la quale chiede di sapere se il rapporto della spesa del personale sulla spesa corrente dell’anno preso in considerazione rispetto alla media del triennio 2011/2013, vada effettuato su valori omogenei, ossia applicando dei correttivi di calcolo nel rapporto fra spesa del personale e spesa complessiva, nell’ ipotesi di esternalizzazione di servizi.
Inoltre, nell’eventualità che l’ente rispetti solo la riduzione della spesa del personale in termini di valori assoluti ma non in termini di incidenza della spesa di personale sull’entità complessiva delle spese correnti, se sia possibile:
1. stanziare risorse incentivanti in relazione ai risparmi di razionalizzazione della spesa ex art. 16 commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, nel limite del 50% dei risparmi certificati, quindi escludendo tale emolumento dai vincoli posti all’art. 40, comma 3-quinquiesl, del d.lgs. 165/2001;
2. procedere ad un interscambio fra dipendenti di pari profilo, ascritti alla medesima categoria ma non alla medesima posizione economica che incide nella spesa del personale limitatamente alle risorse stabili del fondo della contrattazione decentrata.
La Sezione, con deliberazione n. 49/2016/PAR del 30 maggio 2016, illustra il contenuto dei richiamati art. 1 comma 557 e 557-quater, della legge finanziaria per il 2007, nonché i principi individuati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n.16/SEZAUT/2016/QMIG.
In sintesi, la summenzionata delibera affronta la prospettata eventualità di riduzione della spesa corrente in misura maggiore della contrazione della spesa di personale affermando, alla luce di un’interpretazione letterale della disciplina di legge, l’impossibilità di operare sul denominatore del rapporto neutralizzando talune voci di spesa, questo in mancanza di norme espresse che lo consentano.
Il Collegio, inoltre, ricorda che la Sezione delle Autonomie ha, altresì, puntualizzato che “proprio in materia di spesa del personale, il legislatore è intervenuto con espresse deroghe per escludere dal calcolo del tetto di spesa dell’art.1, comma 557, l. 296/2006, alcune fattispecie, come avvenuto con l’art.1, comma 424, della l.23 dicembre 2014 n.190, per la ricollocazione del personale delle Province o per modificare il parametro di riferimento come avvenuto con l’art.11, comma 4 ter, del d.l. n.90/2014 che, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, applica, a decorrere dall’anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, come parametro per i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 il riferimento alla spesa di personale dell’anno 2011”.
Dunque, come sottolinea la Sezione delle Autonomie, la conclusione assunta troverebbe conferma, sotto il profilo dell’interpretazione sistematica, con l’art. 6-bis del d.lgs.165/01, che impone alle amministrazioni, al momento di adottare la decisione di esternalizzare un servizio, di assumere le conseguenti misure di riduzione e rideterminazione della dotazione organica.
Ciò posto, pertanto, i Giudici emiliani ritengono che, alla luce dei principi interpretativi, in mancanza di norme espresse che lo consentano, non risultano percorribili le opzioni (punto 1 e 2) prospettate dalla richiesta inoltrata dall’ente.