Si, sono due istituti che rispondono a diverse finalità;
Il Dlgs 151/2001 non prevede nessun divieto di fruizione contemporanea, ma al contrario, stabilisce che:
- (art. 39) alla madre devono essere concessi durante il primo anno due periodi di riposo giornalieri
- (art. 32 c.1 lett.b) il padre può usufruire dei congedi parentali dalla nascita del figlio
Sarebbe perciò impossibile per il padre usufruire dei congedi se non contemporaneamente con i periodi di riposo della madre.