congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda Anna 2015 » 29/06/2016, 11:09

Il congedo di paternità di cui all' art 28 del t.u. sulla maternità e paternità è stato modificato dall'art 5 del D.lgs 80/2015 che ha aggiunto il comma 1 bis.
Alla luce delle recenti disposizioni sopra citate un dipendente pubblico, può fruire del congedo di paternità visto che la moglie è lavoratrice autonoma?[/b]
Durante il periodo di astensione obbligatoria della madre lavoratrice autonoma, il padre può fruire del congedo di paternità? " la norma dice che "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'art 66".
Cosa vuol dire? la madre deve dichiarare di non fruire di una parte della maternità obbligatoria? Oppure il padre può chiedere il congedo di paternità contemporaneamente alla madre?
Ringrazio coloro che vorranno aiutarmi a risolvere questi dubbi
saluti
Anna 2015
 
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda tyla » 04/07/2016, 9:56

Il congedo per il padre è sempre alternativo a quello della madre.
La madre dichiarerà di non usufruirne, o meglio di rinunciarvi pur avendone diritto, fornendo tutte le informazioni per eventuali accertamenti presso l'Inps (tenere conto della prescrizione per richiedere l'indennità, mi sembra un anno).
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda Anna 2015 » 05/07/2016, 10:34

Grazie!
Ho sentito anche il contact - center INPS.... La cosa assurda è che nessuno sa dirmi con certezza se tale disposizione si applichi ai dipendenti pubblici!
Comunque hanno confermato che va fatta un espressa rinuncia alla maternità da parte della madre.
Saluti
Anna 2015
 
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda gsalurso » 05/07/2016, 14:04

Si applica anche ai dipendenti pubblici.

Il padre può usufruire del congedo di paternità solo in caso di morte, grave infermita' della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Non penso che occorra una rinuncia esplicita della madre, visto che il padre potrà usufruire del congedo solo quando questo non possa essere utilizzato dalla madre. Il padre dovrà soltanto documentare di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1.


art. 28 comma 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternita' o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma ...
2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste...
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda tyla » 05/07/2016, 15:35

Ha ragione il collega, in realtà è sufficiente documentare la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge.
Chiedo venia per il lapsus, dovuto a recenti pratiche di congedi per adozione dove invece la rinuncia è possibile.

Ritengo comunque opportuno - nel caso - acquisire i dati della posizione Inps al fine di eventuali verifiche, considerato che per l'indennità le professioniste sono anche svincolate dall'effettiva astensione dal lavoro (devono solo comprovare l'evento e proporre domanda nei termini stabiliti).
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda Anna 2015 » 05/07/2016, 15:36

E necessaria espressa rinuncia della madre qualora la stessa sia lavoratrice autonoma (comma 1 bis dell'art 29).
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda Anna 2015 » 05/07/2016, 15:43

Voi ritenete che la norma si riferisca al caso di morte infermità abbandono della madre?
Hanno parlato di espressa rinuncia i dipendenti del contact center dell' inpdap.....
secondo me quello la previsione del comma 1 bis si riferisce alla madre lavoratrice autonoma che dopo un periodo di maternità inferiore a tre mesi decide di tornare al lavoro.....
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda tyla » 05/07/2016, 15:58

...voi ritenete che la norma si riferisca al caso di morte infermità abbandono della madre?...


In effetti è più utile all'Inps la dichiarazione della lavoratrice autonoma che, dopo avere fatto domanda di congedo di maternità, per motivi sopraggiunti debba comunicare che (del tutto o in parte) verrà utilizzato dall'altro genitore.
All'ente datore di lavoro (pubblico) di quest'ultimo - come già detto - non interessa.
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda gsalurso » 05/07/2016, 18:05

Anna 2015 ha scritto:Voi ritenete che la norma si riferisca al caso di morte infermità abbandono della madre?
Hanno parlato di espressa rinuncia i dipendenti del contact center dell' inpdap.....
secondo me quello la previsione del comma 1 bis si riferisce alla madre lavoratrice autonoma che dopo un periodo di maternità inferiore a tre mesi decide di tornare al lavoro.....


Assolutamente no. l'art.16 vieta di adibire al lavoro le donne da due mesi prima a tre mesi dopo il parto (con un mese di flessibilità, art.20).
La madre non può "rinunciare" nè a favore del padre nè di chiunque altro, è una norma a tutela della salute della madre e del bambino.
l'art.1-bis. dice semplicemente che Le disposizioni di cui al comma 1 (cioè che Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro ..., in caso di morte o di grave infermita' della madre ecc.ecc.), si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma.

Il congedo di maternità non è altro che la ex astensione obbligatoria.
Un po' tutti abbiamo esperienza del call center dell'INPS. Se chiami tre volte ti dicono quattro cose diverse (e tutte sbagliate!)
Meglio lasciar perdere.

ART. 16 Divieto di adibire al lavoro le donne
comma 1. E' VIETATO adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ...;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
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Re: congedo paternità se madre è lavoratrice autonoma

Messaggioda gsalurso » 05/07/2016, 18:10

P.S. dimenticavo, stai molto attenta con i congedi di maternità :
Art. 18. Sanzioni 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
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