rinnovo incarico gratuito

rinnovo incarico gratuito

Messaggioda vtorregr » 17/08/2016, 11:49

Salve a tutti.
Vorrei un Vostro parere seulla eventuale possibilità di rinnovo di un incarico consulenziale a titolo gratuito di un soggetto in quiescenza (in servizio in precedenza in altro ente locale).

Il comma 6 dell’articolo 7 del Dlgs. 165/2001 è netto. Esso recita:

………….. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) [--------------]
b) [------------------]
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La norma si inserisce nell’ambito di una serie di previsioni volte al contenimento della spesa, anche se essa non distingue fra incarichi onerosi ed incarichi gratuiti.
Analogamente e senza detta distinzione, il nostro Regolamento Uffici e Servizi, in tema di collaborazioni esterne, al comma 7 ne esclude il rinnovo.

Per gli incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza, per i quali, come nel nostro caso non è previsto nemmeno il rimborso spese, la situazione appare diversa.
Infatti, dapprima con il DL 90/2014 con cui era stato modificato l’articolo 5 comma 9 del DL 95/2012, erano stati posti per i soggetti in quiescenza, numerosi limiti fra cui la durata massima annuale ed il divieto di rinnovo e/o proroga.
Il ministero della Funzione pubblica, con la circolare 6/2014 ha fornito delle indicazioni applicative della normativa ed ha elencato gli incarichi, onerosi, vietati ai soggetti in quiescenza.
Successivamente, il legislatore ha modificato l’articolo 5 comma 9 del DL 95/2012 ed ha ristretto il divieto agli incarichi dirigenziali e direttivi.
Il ministero della Funzione pubblica, con la circolare 4/2015 ha inteso chiarire taluni aspetti.

La circolare, in premessa, recita:

L’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, recante “[…….] ”, ha ulteriormente modificato l’art. 5, comma 9, del D.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
In particolare, l’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità. […………]
Il tenore letterale della circolare, sembra riferirsi al limite annuale e non al divieto di proroga.
Ma successivamente la circolare recita:
Efficacia della disciplina nel tempo

L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015.
Letteralmente la circolare parla dell’eliminazione sia del limite annuale, che del divieto di proroga per cui ad una prima lettura sembra che nulla osti al rinnovo di incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza.
Continua poi la circolare,

Ove, prima della data indicata, in applicazione del suddetto limite, siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all’anno, essi mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente, nel rispetto della relativa procedura, per una durata superiore.
Soggetti interessati
Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D. lgs n. 165/2001 o in quello del conto economico consolidato dell’Istat: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle camere di commercio.
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi e le cariche in enti, l’ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto comprende anche enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni. Sono sottoposte al divieto, ad esempio, le nomine in organi di fondazioni controllate dalle amministrazioni stesse, anche se non comprese nei suddetti elenchi.
In assenza del requisito del controllo il divieto non opera nei confronti delle nomine a incarichi e cariche in enti o società. Ne consegue che esso non opera nei confronti delle nomine in organizzazioni e associazioni internazionali o di loro articolazioni nazionali che, in ragione delle loro caratteristiche di autonomia o indipendenza dalle autorità nazionali, non siano sottoposte al controllo di queste ultime.
Come già indicato nella circolare n. 6 del 2014, per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.
Incarichi vietati
[…………..]
Incarichi consentiti

Tra le ipotesi di incarichi o collaborazioni che non ricadono nei divieti di cui alla disciplina in esame, oltre a quelle già chiarite nella circolare n. 6 del 2014, vanno segnalate le seguenti:
gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica.
[……….]

in conclusione,
Da un lato dalla lettura della circolare 4/2015 sembra evincersi che per i soggetti in quiescenza l’incarico gratuito possa essere rinnovato e/o prorogato, dall'altro lato, però, nessuna modifica è stata fatta al comma 6 dell’articolo 7 del Dlgs. 165/2001, per cui il divieto sembra sussistere.

Ed allora, se la ratio del divieto di cui al comma 6 dell’articolo 7 del Dlgs. 165/2001, è quella del contenimento della spesa, per cui la gratuità della prestazione non è stata nemmeno presa in considerazione, mentre quella che dell’articolo 17 della legge 124/2015 (che ha ristretto i divieti per i soggetti in quiescenza) credo che abbia tenuto conto della gratuità ed l’ha distinta dalla fattispecie degli incarichi onerosi, l'incarico, adeguatamente motivato può essere rinnovato.
Condiividete?
Grazie anticipato a tutti per il contributo
vtorregr
 
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Iscritto il: 09/01/2015, 11:34

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