da elisa.a » 08/03/2023, 12:58
Con riferimento al precedente CCNL 21/05/2018, l’art. 11-bis, comma 2, del D.L. 135/2018,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019 aveva previsto l’esclusione dal limite
previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 del trattamento accessorio dei titolari
di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018,
limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato
già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore
valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15,
commi 2 e 3, del medesimo,
Il nostro ente ha aumentato la retribuzione di P:O, a seguito del CCNL 2018 e la quota
eventualmente “esclusa” dal limite doveva essere dedotta dalle capacità assunzionali
dell’ente.
1)E' ancora possibile, a seguito del CCNL 2022, mantenere tale aumento escluso dal limite art 23?
2) Sarà possibile farlo anche dopo l'entrata in vigore del nuovo
sistema di classificazione del personale ed alla contestuale applicazione della nuova
disciplina relativa agli incarichi di elevata qualificazione , 1° aprile 2023
3)
sarà eventualmente possibile l’utilizzo delle risorse ulteriori, a carico dei bilanci
delle amministrazioni del comparto, fino ad una misura non superiore allo 0,55% del
monte salari 2018 (art. 1, commi 604 e 612, della Legge di bilancio 2022), per finanziare il differenziale ra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato
già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e il maggiore
valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dal nostro ente?