rag001 ha scritto:Quindi nel caso in cui un c5 sostituisce una PO D5 -D3giuridico ha diritto alla differenza stipendiale C1-D3?
Il recente parere Aran RAL_1844, che ammette esplicitamente l'applicabilità dell'istituto delle mansioni superiori tra categoria C e categoria D per la sostizione di profili D3 giuridici, si limita a sfiorare questo tema, nella parte in cui descrive la natura della distinzione tra profili D1 e profili D3, i quali, seppure giuridicamente differenti, fanno pur sempre parte della medesima categoria professionale (la D) cui corrisponde in astratto (cioè a prescindere dall'ordinamento interno a ciascun ente) il medesimo insieme di mansioni.
Dato che l'articolo 8 del CCNL 14.9.2000 parla di “differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione”, si può sostenere che il trattamento iniziale corrispondente alle mansioni superiori sia, nel caso di specie, la posizione D3, e quindi riconoscere la differenza economica C1-D3. Personalmente propendo per questa prima interpetazione.
Si può eventualmente sostenere anche il contrario: poiché il presupposto per estendere le mansioni superiori alle sostituzioni C-D3 è proprio l'astratta equivalenza (nel senso di “esigibilità”) delle mansioni dei profili D1 e D3, in quanto appartenenti alla medesima categoria D (che nella terminologia del 165/2001 è la “qualifica immediatamente superiore”), si potrebbe sostenere che il trattamento iniziale per tale qualifica sia il D1, astraendo dal fatto che, nel caso concreto, il profilo sostituito acceda a tale qualifica/categoria da una posizione economica diversa. In favore di questa seconda interpretazione si può argomentare evidenziando il tenore letterale dell'articolo 8 del CCNL 14.09.2000, nella parte in cui quantifica la differenza stipendiale da riconoscere. Infatti, per l'estremo inferiore fa riferimento al trattamento iniziale previsto per l'assunzione, mentre per l'estremo superiore non parla di trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo sostituito, bensì, genericamente di “mansioni” di assegnazione temporanea. In senso opposto, obietterei che le mansioni superiori sono pur sempre riconosciute per la sostituzione concreta di un dipendente, il quale, seppure appartenente ad una categoria professionale le cui mansioni sono tutte richiedibili, d'altra parte occupa un posto avente uno specifico profilo al quale l'ente avrà attribuito delle specifiche mansioni, per le quali sarebbe iniquo riconoscere (al netto delle p.e.o.) un trattamento economico diverso in caso di posto occupato stabilmente oppure in caso di supplenza temporanea.