Assenza per malattia e doppia P.O.

Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda an.bal » 16/06/2016, 12:53

in caso di malattia la retribuzione di posizione è soggetta alla decurtazione Brunetta.
quindi niente prestazione lavorativa .... niente retribuzione di posizione.
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda rag001 » 16/06/2016, 13:46

Alla decurtazione nei primi 10 giorni ma se la malattia continua per 5 / 7 mesi?
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda Samuele77 » 16/06/2016, 15:37

Mi inserisco sperando di essere di aiuto.
Oltre i 10 giorni di malattia, si applicano le regole generali sulla riduzione della retribuzione nel periodo di conservazione del posto, e quindi 100% dell'intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori sei mesi (salvi i casi particolarissimi in cui spetta comunque l'intera retribuzione fissa mensile, ai sensi dell'articolo 21 comma 7bis CCNL 6.7.1995 ).
L'intera retribuzione fissa mensile, sui cui calcolare le suddette percentuali, comprende la retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa.
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda gsalurso » 16/06/2016, 17:20

Mi risulta che l'assegnazione temporanea di mansioni superiori è possibile anche in caso di sostituzione di dipendenti assenti per malattia maternità aspettative.
Anzi, in caso di posto vacante è soggetta al limite di sei mesi prorogabili a dodici, invece, in caso di malattia maternità ecc. per tutta la durata dell'assenza.
O mi sono perso qualche modifica?

Art.52 comma 2 Dlgs165/2001
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda Samuele77 » 16/06/2016, 17:49

E' così, gsalurso, l'assegnazione temporanea di mansioni superiori è possibile anche in caso di sostituzione di dipendenti assenti per malattia. Al dipendente di categoria C, assegnato formalmente a mansioni superiori di categoria D può essere eventualmente conferito un incarico di posizione organizzativa, se ne sussistono tutte le condizioni giuridiche ed economiche (tra cui, ovviamente, l'esistenza della posizione nella macroorganizzazione dell'ente e la sua vacanza).

Per quanto riguarda la diversa e distinta questione degli incarichi di posizione organizzativa ad interim (cioè un incarico attribuito temporaneamente ad un altro dipendente già titolare di posizione organizzativa, in caso di assenza del titolare), il dipendente "supplente" ha la stesssa retribuzione di posizione che aveva prima di avere l'incarico ad interim, ma, eventualmente, potrebbe godere di un aumento della retribuzione di risultato, nei limiti della quota di retribuzione di risultato non corrisposta al dipendente assente, e in funzione degli obiettivi effettivamente raggiunti e pertinenti alla posizione di cui è supplente, nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione di questi risultati al suo operato ed alla sua responsabilità (ARAN, orientamento RAL_1610). Tuttavia la retribuzione di risultato non può comunque superare il tetto del 25% della retribuzione di posizione, nemmeno per effetto del suddetto "aumento" della retribuzione di risultato.
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda gsalurso » 16/06/2016, 18:49

Samuele 77, quello che dici è giusto.
Ma mi pare di capire che il dipendente di categoria C non è titolare di altra PO.
Per cui si deve accontentare della differenza retributiva e, eventualmente, dell'indennità fino a 2500 euro prevista per le categorie C e D non titolari di PO.

Purché non sia una C5 che ha una retribuzione base superiore alla D1!
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda Samuele77 » 17/06/2016, 12:00

Tieni conto che anche se fosse un C5 avrebbe comunque un incremento stipendiale, perché in caso di mansioni superiori si ha sempre diritto alla differenza tra i trattamenti iniziali delle due categorie. In questo caso se il collega assente era un D1 giuridico, il "supplente" ha in ogni caso diritto alla differenza tra il tabellare D1 e il tabellare C1.
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda gsalurso » 17/06/2016, 13:19

Samuele77 ha scritto:Tieni conto che anche se fosse un C5 avrebbe comunque un incremento stipendiale, perché in caso di mansioni superiori si ha sempre diritto alla differenza tra i trattamenti iniziali delle due categorie. In questo caso se il collega assente era un D1 giuridico, il "supplente" ha in ogni caso diritto alla differenza tra il tabellare D1 e il tabellare C1.

Hai ragione tu, chiedo scusa.
Siccome non mi è mai capitato un caso simile, ho scritto quel commento senza documentarmi. :oops:
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda rag001 » 20/06/2016, 8:25

Quindi nel caso in cui un c5 sostituisce una PO D5 -D3giuridico ha diritto alla differenza stipendiale C1-D3?
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Re: Assenza per malattia e doppia P.O.

Messaggioda Samuele77 » 20/06/2016, 22:37

rag001 ha scritto:Quindi nel caso in cui un c5 sostituisce una PO D5 -D3giuridico ha diritto alla differenza stipendiale C1-D3?


Il recente parere Aran RAL_1844, che ammette esplicitamente l'applicabilità dell'istituto delle mansioni superiori tra categoria C e categoria D per la sostizione di profili D3 giuridici, si limita a sfiorare questo tema, nella parte in cui descrive la natura della distinzione tra profili D1 e profili D3, i quali, seppure giuridicamente differenti, fanno pur sempre parte della medesima categoria professionale (la D) cui corrisponde in astratto (cioè a prescindere dall'ordinamento interno a ciascun ente) il medesimo insieme di mansioni.
Dato che l'articolo 8 del CCNL 14.9.2000 parla di “differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione”, si può sostenere che il trattamento iniziale corrispondente alle mansioni superiori sia, nel caso di specie, la posizione D3, e quindi riconoscere la differenza economica C1-D3. Personalmente propendo per questa prima interpetazione.
Si può eventualmente sostenere anche il contrario: poiché il presupposto per estendere le mansioni superiori alle sostituzioni C-D3 è proprio l'astratta equivalenza (nel senso di “esigibilità”) delle mansioni dei profili D1 e D3, in quanto appartenenti alla medesima categoria D (che nella terminologia del 165/2001 è la “qualifica immediatamente superiore”), si potrebbe sostenere che il trattamento iniziale per tale qualifica sia il D1, astraendo dal fatto che, nel caso concreto, il profilo sostituito acceda a tale qualifica/categoria da una posizione economica diversa. In favore di questa seconda interpretazione si può argomentare evidenziando il tenore letterale dell'articolo 8 del CCNL 14.09.2000, nella parte in cui quantifica la differenza stipendiale da riconoscere. Infatti, per l'estremo inferiore fa riferimento al trattamento iniziale previsto per l'assunzione, mentre per l'estremo superiore non parla di trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo sostituito, bensì, genericamente di “mansioni” di assegnazione temporanea. In senso opposto, obietterei che le mansioni superiori sono pur sempre riconosciute per la sostituzione concreta di un dipendente, il quale, seppure appartenente ad una categoria professionale le cui mansioni sono tutte richiedibili, d'altra parte occupa un posto avente uno specifico profilo al quale l'ente avrà attribuito delle specifiche mansioni, per le quali sarebbe iniquo riconoscere (al netto delle p.e.o.) un trattamento economico diverso in caso di posto occupato stabilmente oppure in caso di supplenza temporanea.
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