da Paolo Gros » 04/01/2016, 13:07
La stretta sulle assunzioni si concretizza nella limitazione per ognuno degli anni del triennio 2016/2018 delle assunzioni di personale da parte delle amministrazioni statali, delle Regioni e degli enti locali nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente. Il comma 228 utilizza espressamente la formula in base alla quale in questo triennio le amministrazioni «possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale». Il che sembra comprendere qualunque voce che concorre alle nuove assunzioni, con l'unica deroga espressamente prevista dalla stessa norma per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Non viene utilizzata, a differenza del passato, la voce «capacità assunzionale», che permetteva di trarre la conclusione (circolare 1/2015 della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali) che la limitazione riguardasse solo gli spazi finanziari dedicati alle assunzioni che si sono determinati nell'anno. Ma non viene abrogata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente, contenuta nell'articolo 3, comma 5, quinto periodo del Dl 90/2014, come modificato dal Dl 78/2015. Nella direzione di continuare a considerare non compresi nel blocco i resti delle capacità assunzionali va anche il fatto che, sulla base del principio del «tempus regit actum», numerose amministrazioni hanno in corso procedure di assunzione, avviate in condizioni di piena legittimità sulla base delle regole in vigore. Solo le residue capacità assunzionali del 2013 e 2014 possono comunque essere utilizzate per assunzioni con procedure ordinarie, visto che quelle del 2015 sono riservate alle assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta.
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