Congedo matrimoniale anticipato

Congedo matrimoniale anticipato

Messaggioda valdanito » 01/03/2016, 10:44

Salve,

relativamente al congedo matrimoniale leggo su molte fonti che è ragionevole pensare che possa partire anche dal giorno dopo la celebrazione delle nozze, specie se il rito dovesse tenersi di pomeriggio, ma per quanto riguarda l'anticipo? E' possibile ad esempio, se la data del matrimonio è un venerdì, concederne la fruizione dal mercoledì prima?
Grazie.
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Re: Congedo matrimoniale anticipato

Messaggioda antonio satriano » 01/03/2016, 11:08

valdanito ha scritto:Salve,

relativamente al congedo matrimoniale leggo su molte fonti che è ragionevole pensare che possa partire anche dal giorno dopo la celebrazione delle nozze, specie se il rito dovesse tenersi di pomeriggio, ma per quanto riguarda l'anticipo? E' possibile ad esempio, se la data del matrimonio è un venerdì, concederne la fruizione dal mercoledì prima?
Grazie.

www.fpcgil.it
CONGEDO MATRIMONIALE
I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a quindici giorni consecutivi retribuiti di congedo per matrimonio. Il congedo può essere richiesto anche anticipatamente la data prevista, purché questa sia compresa nel periodo richiesto. La richiesta deve essere presentata almeno sei giorni prima dal suo inizio. Qualora non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all'epoca del matrimonio, il periodo di congedo dovrà essere concesso o completato non oltreil termine di 30 giorni successivi al matrimonio. L'interessato deve far pervenire al proprio datore di lavoroil certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data del matrimonio.
Extracomunitari. Il congedo spetta ai lavoratori extracomunitari che conseguono matrimonio all'estero, qualora, oltre ad essere lavoratori dipendenti, risultino residenti in Italia da prima del matrimonio e abbiano acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Nel caso in cui il lavoratore sia cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, il congedo spetta una sola volta.
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
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Re: Congedo matrimoniale anticipato

Messaggioda valdanito » 01/03/2016, 19:03

Grazie infinite per il prezioso aiuto.
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Re: Congedo matrimoniale anticipato

Messaggioda gsalurso » 01/03/2016, 19:41

L'ARAN, con un'interpretazione a mio parere troppo restrittiva, esclude che il permesso possa essere fruito anticipatamente alla data del matrimonio "che ne costituisce il fondamento legittimante".
Invece, sempre l'ARAN, sostiene che può essere fruito (in unica soluzione) anche successivamente: "nel caso di matrimonio celebrato nella giornata del sabato, si può ragionevolmente ritenere che la fruizione del permesso possa decorrere anche dal successivo lunedì".

sul caso specifico vedi: RAL_1721_Orientamenti Applicativi
Un dipendente può chiedere di fruire del permesso per matrimonio con alcuni giorni di anticipo rispetto all’evento stesso del matrimonio?

L’attuale disciplina dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995 riconosce espressamente il diritto dei lavoratori a fruire di quindici giorni consecutivi di permesso retribuito “in occasione del matrimonio”.
La formulazione della clausola contrattuale che, ai fini del riconoscimento del diritto, utilizza l’espressione "in occasione del matrimonio", pone comunque uno stretto collegamento tra l’evento matrimonio e la fruizione del permesso;
Pertanto, si esclude che il permesso possa essere richiesto e fruito in via anticipata rispetto al verificarsi stesso dell’evento matrimonio che ne costituisce il fondamento legittimante; ammettendo tale ultima ipotesi, cioè, si realizzerebbe uno scollamento tra permesso ed evento giustificativo dello stesso.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: Congedo matrimoniale anticipato

Messaggioda gsalurso » 01/03/2016, 20:08

Potrebbe essere utile il manuale dell'ARAN "I permessi retribuiti (art. 19 del CCNL del
6 luglio 1995)" scaricalo cliccando su questo link: https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5885/permessi%20retribuiti%20Regioni%20e%20Autonomie%20locali%20art%2019%20del%20CCNL%20del%206-7-1995.pdf
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