RIPOSI GIORNALIERI PADRE (ALLATTAMENTO)

RIPOSI GIORNALIERI PADRE (ALLATTAMENTO)

Messaggioda PAOLO1971 » 10/03/2016, 11:58

il testo unico a tutela della genitorialità, all'art. 40 estende il diritto ai permessi dell'art. 39 previsti per la madre, anche ai padri.
A condizione, tra l'altro che:
...c) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga.

Mi giunge una richiesta di due ore di permesso (allattamento) al giorno da parte del padre.
Come devo regolarmi?
nella fattispecie, in effetti, la madre lavoratrice (anche essa dipendente comunale) non si sta avvalendo dell'istituto.....ma è in ferie ordinarie!!!!
Io penso che dovrei concederli....
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Re: RIPOSI GIORNALIERI PADRE (ALLATTAMENTO)

Messaggioda tyla » 10/03/2016, 16:36

...c) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga...
Normalmente ciò avviene a seguito di esplicita rinuncia da parte della madre.

Domanda: ha rinunciato?
Se sì, il padre può fruire delle ore (salvo i periodi in cui la madre è in facoltativa, o aspettativa, ecc...).

Si rinuncia a qualcosa che si può esercitare; nel caso in esame, aggiungerei anche, lavorando effettivamente.
Se la madre è in ferie non può materialmente usare le ore (nè quindi rinunciarvi).
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Re: RIPOSI GIORNALIERI PADRE (ALLATTAMENTO)

Messaggioda gsalurso » 10/03/2016, 19:52

tyla ha scritto:...c) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga...
Normalmente ciò avviene a seguito di esplicita rinuncia da parte della madre.
Si rinuncia a qualcosa che si può esercitare; nel caso in esame, aggiungerei anche, lavorando effettivamente.
Se la madre è in ferie non può materialmente usare le ore (nè quindi rinunciarvi).

Questa volta non sono d'accordo. La norma dice "che non se ne avvalga" non che debba avervi espressamente rinunciato. Inoltre la funzione dei riposi giornalieri non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma risponde anche ad esigenze di tutela del bambino.
Se la madre per proprie esigenze non intende avvalersi dei riposi giornalieri non posso io sindacare le sue decisioni e se il padre fa la richiesta glieli devo concedere.
Considera anche che il CdS estendendo (forse un po' troppo) il significato del termine "lavoratore" vi ha incluso anche le casalinghe.
  1. Corte Costituzionale, sentenza n. 1/1987 → La corte precisa che la funzione dell'astensione obbligatoria dal lavoro (nei primi tre mesi di vita del bambino) e dei riposi giornalieri (entro l'anno dal parto) non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma va ricondotta anche (o, nei casi di adozione e di affidamento preadottivo, esclusivamente) alle esigenze di tutela del minore, al quale deve essere assicurata, nell'ambito della famiglia, quell'assistenza materiale ed affettiva che è indispensabile per lo sviluppo della sua personalità, e che anche il padre è idoneo a prestare. Non v'è, perciò, ragione di negare al padre lavoratore il diritto di avvalersi dei suddetti benefici nel caso in cui manchi ogni possibilità di assistenza all'infante da parte della madre (lavoratrice o meno).
  2. Consiglio di Stato, decisione n. 4293/2008 → La sesta sezione del Consiglio di Stato, confermando una precedente decisione del TAR della Toscana, ha affermato che, ai sensi del T.U. D.Lgs. 151/2001 i permessi per allattamento fino ad un anno di età del bambino, spettano anche al lavoratore nel caso in cui la moglie sia impegnata come casalinga. Il Consiglio afferma che premesso che il padre, salvo sia affidatario esclusivo, può beneficiare dei congedi solo se la madre sia lavoratrice, e non intenda avvalersi dei congedi o non sia lavoratrice dipendente, correttamente il TAR ha ritenuto che l'espressione possa dirsi comprensiva della lavoratrice casalinga. La nozione di lavoratore cui deve farsi riferimento è quella pubblicistica, e in questa rientra la figura della casalinga. L'interpretazione valorizza la ratio della norma, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: RIPOSI GIORNALIERI PADRE (ALLATTAMENTO)

Messaggioda PAOLO1971 » 11/03/2016, 9:54

A parte il fatto che non fruire di un beneficio in un giorno determinato è rinuncia implicita, condivido la considerazione dell'ultimo post laddove evidenzia che pretendere da parte dell'ufficio la rinuncia mi sembra un eccesso.
La legge in effetti parla di non CONCRETA FRUISIONE ("che non se ne avvalga"). e di certo quel giorno, allorquando il padre chiede le due ore (e la madre non le sta fruendo ) sarebbe un tantino difficile sostenere che si stia avvalendo, poiché anche se assente da lavoro, io so bene che lo è ad altro titolo.
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Re: RIPOSI GIORNALIERI PADRE (ALLATTAMENTO)

Messaggioda tyla » 14/03/2016, 11:16

PAOLO1971 ha scritto:A parte il fatto che non fruire di un beneficio in un giorno determinato è rinuncia implicita, condivido la considerazione dell'ultimo post laddove evidenzia che pretendere da parte dell'ufficio la rinuncia mi sembra un eccesso.
La legge in effetti parla di non CONCRETA FRUISIONE ("che non se ne avvalga"). e di certo quel giorno, allorquando il padre chiede le due ore (e la madre non le sta fruendo ) sarebbe un tantino difficile sostenere che si stia avvalendo, poiché anche se assente da lavoro, io so bene che lo è ad altro titolo.

Così parti già con la risposta in mano, io cercavo di esprimere un altro punto di vista. Gli scambi di opinione sono sempre importanti.

E' innegabile il fatto che la funzione genitoriale del padre si possa svolgere anche l'uso dei riposi giornalieri, e abbiamo tutti preso atto dell'evoluzione giurisprudenziale che annovera la casalinga tra le lavoratrici (non dipendenti).
Resta il fatto che, a mio parere, la rinuncia della madre ad un diritto che le spetta in prima persona è più che necessaria. Il diritto non è alternativo tra i genitori come ad es. nel congedo parentale.

Probabilmente, finchè si resta in bacini di utenza limitati, ci si può prendere la responsabilità di gestire alcune situazioni in maniera, per così dire, bonaria.
Quando i numeri aumentano, tuttavia (oppure già nel caso in cui entrambi i lavoratori dell'esempio non fossero dipendenti dello stesso comune), si presentano difficoltà nell'applicare automatismi.
Come è possibile monitorare l'uso dei riposi della madre, senza almeno una dichiarazione di responsabilità?
E se l'altro genitore (la madre) non è in rapporti idilliaci con il padre?

Se ci pensi non sono casi impossibili a verificarsi...
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