da lucio guerra » 01/07/2015, 19:06
Decorrenza variazioni - Le variazioni colturali hanno effetto dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate quando vi sono variazioni del reddito dominicale in aumento oppure dall'anno stesso in cui sono avvenute variazioni in diminuzione (articolo 30 commi 2 e 3, Tuir).
In caso di denuncia tardiva delle variazioni in diminuzione la decorrenza scatta dall'anno della dichiarazione.
Le variazioni colturali sono rilevanti in quanto incidono sulla determinazione del reddito dominicale dei terreni, che è base di calcolo per l’IMU e dal 2014 per la Tasi, oltre ovviamente della base imponibile Irpef e Ires.
estratto circolare 3/2011
le variazioni in aumento o diminuzione del RD e RA delle particelle di terreno devono essere dichiarate dal contribuente all'Agenzia Entrate
l'adempimento è attualmente disciplinato dal dall'art. 30 del TUIR, il quale prevede che le dichiarazioni, in caso di incremento di redditività, sia presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ed ha effetto dall'anno in cui il medesimo incremento si è verificato
le variazioni in diminuzione hanno effetti dall'anno in cui si sono verificate, se presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo
qualora presentate successivamente al 31 gennaio, hanno effetto dall'anno di presentazione