da Paolo Gros » 25/05/2016, 7:31
il limite e' monetario
L’articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto l’obbligo di ridurre gli importi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 a dipendenti pubblici per l’attività che svolgono in qualità di componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.
In base a tale disposizione gli enti, essendo stati inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lvo n. 29/1993, sono tenuti, per ogni incarico il cui importo supera i 5 milioni lordi annui, ad effettuare sulla parte eccedente tale importo una ritenuta pari al 5 per cento; se l’importo dell’incarico supera i 10 milioni si applica una ritenuta pari al 10 per cento sulla somma eccedente tale importo ed, infine, quando l’importo dell’incarico supera i 20 milioni la ritenuta sulla parte eccedente ammonta al 20 per cento.
Le ritenute che gli enti effettuano devono essere versate sul conto postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente indicando gli estremi dell’imputazione (capo X, capitolo 3397).
L’obbligo ad esempio sussiste per tutti gli Istituti in cui un componente il collegio sindacale è nominato dal Ministero del Tesoro. Lo stesso obbligo non sussiste, invece, per i componenti la Commissione Assegnazione Alloggi in quanto questa attività non è stata compresa tra quelle che l’art. 1, comma 126, della legge 662/1996 assoggetta a ritenuta.