Redditi da dichiarare. Sono compresi tra i redditi da dichiarare nel modello da presentare al datore di lavoro annualmente oppure all’Inps, i seguenti redditi:
assoggettabili all'IRPEF (al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);
soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale;
prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef;
da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana;
corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.
Tra i redditi assoggettabili all’Irpef devono essere compresi:
• quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.);
• i redditi prodotti all’estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione Irpef;
• i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);
• gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli).
Gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno.
Redditi esclusi dal calcolo ANF. Sono esclusi dalla determinazione del reddito familiare ai fini del diritto all’assegno per il nucleo familiare, i seguenti redditi:
redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio;
indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
erogazioni liberarli non superi a 258,23 euro;
i trattamenti di famiglia comunque denominati;
i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
l'indennità per ciechi parziali;
l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
le pensioni di guerra;
l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.
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