da 57albealbe » 17/06/2016, 13:27
Per cifre così basse il buon senso pare d'obbligo. Attenti, però, a non abusarne perché poi vi verrà chiesto di usarlo anche quando, magari, non si dovrebbe usare. Quindi, sarebbe meglio introdurre una specifica modifica al regolamento delle entrate comunali, non solo quelle tributarie.
Io con il Tares avevo fatto approvare l'articolo avanti riportato che però, dopo l'istituzione della Tari non è più in vigore. Ho intenzione di riproporlo nel Regolamento delle entrate.
L'articolo, per essere applicato, evidenzia un limite minimo al di sotto del quale la rateizzazione non è regolamentata e, perciò, è lasciata al libero arbitrio del Funzionario Responsabile del tributo a semplice richiesta (quindi a tutti coloro che lo chiedono).
Sussistendo una temporanea situazione di difficoltà economica sia nella fase della riscossione volontaria che per le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, superiori a 500,00 euro il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo 37, ovvero, la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 10 rate trimestrali. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento di due rate e l’importo ancora dovuto, oltre che a non poter essere più rateizzato, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 10.000,00 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà economica, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una autodichiarazione contenente il saldo contabile dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito detenuti dal richiedente.