lucy ha scritto:la mobilita' tra enti ex art. 30 d. Lgs 165/01 non e' assimilata alla cessazione e' quindi possibile sostituire un dipendente in uscita a 36 ore con altro a pari ore e categoria?
Corte Conti Piemonte 27/2016 (comune di Cerano)“Come noto, le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n.11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in
sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010).
L’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1,comma 47, della legge n. 311/2004,“in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limita ione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.
La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unita
di perso nale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente (e sulle quali ultime interviene, invece, il comma 424 della legge di stabilità 2015).
E’ dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti
soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell’ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico”