da davide79 » 19/01/2017, 14:02
il concordato è un'altra cosa ancora... e anche qui bisogna fare un distinguo. Lo spartiacque in questo caso è dato dalla domanda di concordato.
L'imposta maturata ed accertata prima della presentazione della domanda di concordato è un debito concorsuale, quindi gli avvisi di accertamento vengono soddisfatti all'interno della procedura, secondo le norme tipiche del concordato. In particolare nel concordato preventivo tutti i crediti privilegiati (nel ns. caso l'imposta) vengono soddisfatti per intero, mentre i crediti chirografari (sanzioni ed interessi) vengono soddisfatti nella percentuale prevista dal concordato. Noi comuni dobbiamo fare attenzione a NON votare la proposta di concordato: se votiamo, infatti, perdiamo il privilegio.
L'imposta maturata dopo la domanda di concordato è un debito prededucibile della procedura, quindi va versata alle scadenze ordinarie (non c'è alcun "congelamento" dell'imposta da versare dopo i novanta giorni dalla vendita dell'immobile, come avviene nel fallimento). Trattandosi quindi di regime ordinario, in caso di omesso versamento è possibile emettere avvisi di accertamento secondo le solite modalità - anch'essi saranno trattati come debiti prededucibili della procedura,