da minerva67 » 12/02/2015, 15:46
ho letto un parere dell'ARAN n.0023668 del 30.12.2012 "Somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente" che chiarisce che solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissita' e continuita' (di natura stabile) possono essere utilizzate nell'anno successivo.
Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione di istituti finanziati con risorse di natura variabile non possono essere portati ad incremento del fondo dell'anno successivo, ma costituiscono economie di bilancio (Risorse art. 15 ccn. 1999 e risorse ex art. 15 c.1 lettk).
In definitiva l'ARAN non consente l'utilizzo di somme nell'anno successivo se non quelle derivanti da parte stabile.
La parte variabile dell'anno precedente va in economia.