Con la circolare n° 114 del 13/7/2017 l'INPS fornisce chiarimenti sugli adempimenti contributivi del personale collocato in disponibilità.
La bella novità è che a un certo punto scrive che "considerato che il lavoratore durante il periodo di sospensione non percepisce alcuna retribuzione ma solo un'indennità commisurata in quota parte al trattamento retributivo, l'onere contributivo, comprensivo della quota a carico del lavoratore, resta a totale carico dell'amministrazione di appartenenza ex art. 34, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001".
Ora, a parte il fatto che le disponibilità presumo siano poche (la mia amministrazione ne è coinvolta, comunque), dalla lettura dell'art. 34, comma 4 del d. lgs. n° 165/2001 io non avevo mica capito che tutti gli oneri previdenziali fossero a carico dell'amministrazione.
Ma soprattutto mi chiedo: visto che anche chi è in congedo biennale legge 104 percepisce un'indennità, vale lo stesso principio per cui tutti gli oneri previdenziali sono a carico dell'ente?