da Samuele77 » 24/05/2018, 18:29
Vedi: Aran, Orientamento applicativo RAL011
"L'art. 41, comma 2, lettera d) del CCNL del 14.9.2000 si occupa unicamente di stabilire la disciplina del compenso per lavoro straordinario in caso di trasferta, come si deduce, inequivocabilmente, dalla locuzione "a tal fine" ivi utilizzata.
In altri termini, questa norma si limita a stabilire che, in caso di trasferta, deve essere considerato lavoro straordinario solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta ed eccedente l'orario d'obbligo giornaliero, escludendo da tale computo le ore di viaggio, tranne che nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo.
Pertanto, le ore di viaggio:
sono utili al fine di stabilire la durata complessiva della trasferta e corrispondere la relativa indennità (art. 41, comma 3);
sono computate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro);
NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE ATTIVITA' LAVORATIVA E QUINDI NON SONO UTILI AL FINE DELLO STRAORDINARIO (fatta eccezione, come già detto, per gli autisti)."