da lucio guerra » 09/08/2018, 10:19
Qualora il contribuente non esegua il versamento dell’importo corrispondente in unica soluzione oppure della prima rata entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto, l’adesione non si perfeziona.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo (recupero coattivo) delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà (totale sanzione applicata 45%) e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Il presente accertamento con adesione si intende :
- DEFINITO mediante la fissazione anche del “quantum debeatur” e sottoscrizione del presente verbale;
(la definizione comporta la impossibilità di impugnare l’accordo medesimo)
- PERFEZIONATO mediante il versamento delle somme dovute nei termini stabiliti;
(il mancato perfezionamento comporta all’iscrizione a ruolo “recupero coattivo” dell’imposta non versata, aumentato del 45% di sanzioni, oltre interessi)