In un periodo in cui si fa un forte parlare di pareggio di bilancio può tornare utile ricordare che, in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91 i commi 480 e 481 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, sono stati abrogati.
Nello specifico, i due commi di seguito riportati, prevedevano la nullità degli atti posti in essere in violazione alla normativa vigente in materia di pareggio e l’applicazione di un sistema sanzionatorio verso responsabili e amministratori nel caso in cui si fosse rilevato il raggiungimento del pareggio attraverso il compimento di manovre elusive.
- 480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.
- 481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento in cui è stata commessa l’elusione e al responsabile amministrativo, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.