da lucio guerra » 16/01/2019, 14:46
Dispositivo dell'art. 2560 Codice civile
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito (1).
Nel trasferimento di un'azienda commerciale [2556] risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda [1546, 2160], se essi risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Note
(1) Non vi può essere una novazione soggettiva, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, senza il consenso del creditore, in quanto lo stesso potrebbe vedere pregiudicate le sue pretese creditorie ove il nuovo debitore non fornisca una idonea garanzia patrimoniale.