Se è in disuso (ovvero vuoto) non vedo come si possa asserire che sia "destinato esclusivamente a compiti istituzionali" a fini istituzionali. E l'onere della prova spetta al contribuente che richieda il beneficio.
Specifica inoltre la norma che l'esenzione spetta
per il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, non fino a quando viene destinato ad altro utilizzo come sostenuto dal contribuente. Va da se che se l'utilizzo a fini istituzionali è venuto meno, viene meno anche l'esenzione
Forse può aiutare Cassazione n. 10809/2016 seppur non specifica su cessazione di destinazione, ma su onere della prova ed altro. Anche nota IFEL del 01.06.2015
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/4712-la-disciplina-imu-tasi-per-gli-enti-non-commerciali