da tanino » 09/03/2019, 13:21
L’atto è valido se ha comunque raggiunto il suo scopo
Data: 01/03/19 Categoria: Rassegna Stampa Testata: Italia Oggi
Per la cassazione la trasmissione di documenti in estensione .doc non è di per sé nulla
Di Tommaso Ventre*
Volendo parafrasare la celebre canzone dei Queen potremmo affermare che «The show must go on» possa assurgere ad estrinsecazione del principio sancito dall'art. 156 del c.p.c. secondo cui «la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato».
Con l'evoluzione ordinamentale degli strumenti di notifica gli operatori del diritto sono stati chiamati ad operazioni ermeneutiche fondate non sui classici canoni giuridici ma sulla realtà «virtuale» dei nuovi strumenti informatici utilizzati per assicurare la conoscenza legale degli atti.
E così, dopo discordanti pronunce di merito delle Commissioni Tributarie volte a far prevalere vizi formali legati alla estensione dei file notificati a mezzo Pec una importante Ordinanza della Corte di cassazione (civile ordinanza n. 4505/2019, sez. 6) chiarisce in maniera ancora più ampia la problematica del formato dei file nelle notifiche telematiche.
La questione oggetto dell'intervento degli Ermellini, pur nascendo in un ambito diverso, è di sicuro interesse anche per le ricadute che può avere nei giudizi aventi ad oggetto atti di imposizione tributaria. Con la predetta Ordinanza è stato infatti ribadito il principio secondo cui «l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica - nella specie, in «estensione.doc», anziché «formato.pdf' - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale».
E tale statuizione altro non è che la condivisione e ulteriore specificazione di un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, a giudizio della quale «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014)».
Nel caso di specie, e sotto il profilo sostanziale, l'eccepita irrituale notificazione non aveva comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa né si era concretizzata in una difformità dell'atto notificato mediante la consegna telematica avvenuta a mezzo Pec rispetto all'originale depositato, con la conseguenza che la Corte arriva ad affermare il principio secondo cui «è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».
Sicché si può concludere come l'estensione del file non assuma dirimente valore giuridico nella misura in cui l'atto nello stesso contenuto riesca a raggiungere il proprio fine.