da albino » 17/01/2019, 18:16
la cassazione , invece, ha scisso le due cose e si è più volte espressa nel senso che, qualora si utilizzi il servizio postale, è irrilevante che l’ atto negoziale venga consegnato, all’ agente postale entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’ anno di imposta, in quanto”” l’ interruzione della prescrizione a mezzo di lettera raccomandata ha effetto da quando essa è ricevuta dal destinatario – Non dalla data di consegna all’ ufficio postale”” –Corte di Cassazione n.17644 del 27 giugno 2008- analogamente è stato anche il pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.24822 del 7/07/2015-dep,il 9/12/2015.
In sostanza il Comune entro i cinque anni( art.1,co,161,l.296/2006) deve procedere ai vari accertamenti per non far intervenire la decadenza " a fare" ma nello stesso tempo, per evitare la prescrizione del dovuto, deve far pervenire non basta spedirlo , come dice pure la casazione, entro 31.12.2018( in questo caso).
Comunque è vergognoso che un Comune aspetti l' ultimo giorno dei cinque anni per inviare accertamenti!!! con tuttii rischi del caso......!!!!!!