da lucio guerra » 18/03/2019, 13:15
RICOSTRUZIONE NORMATIVA
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 n. 102 - legge di conversione 28 ottobre 2013 n. 124
art. 2 comma 5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del
contribuente), l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 deve intendersi nel senso che le domande di
variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento
dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di
ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno
antecedente a quello di presentazione della domanda.
(RICHIAMO NORMATIVO SOPRA EFFETTUATO)
D.L. 201/2011 - Art.13 comma 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai
sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28-12-2011), producono gli
effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di
ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
L’art. 13 comma 14 lettera d-bis) ha poi stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, SONO ABROGATI i
commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
- Decreto Ministeriale (MEF) prot. 16784 del 26/07/2012, come previsto dall’art. 13 – comma 14-
bis dl 201/2011, si stabilisce che sempre entro il 30 settembre 2012 può essere richiesto il
riconoscimento dei requisiti di ruralità di immobili NON CLASSIFICATI in categoria D/10,
attraverso autocertificazione dei requisiti in questo caso sarà apposta una annotazione sui dati di
visura che conferma il possesso dei requisiti
- Decreto Ministeriale (MEF) prot. 16784 del 26/07/2012 : entro 30 gg dalla perdita dei requisiti
di ruralità o dall'acquisizione dei requisiti, il proprietario è tenuto alla modificazione del
classamento catastale sulla base dei nuovi requisiti
a) se si tratta di un fabbricato D/10 ed il proprietario non possiede più i requisiti di ruralità dovrà
essere presentata una variazione catastale con procedura docfa e nuovo classamento
b) se si tratta di un fabbricato strumentale in altra categoria sarà sufficiente una istanza con le
stesse modalità stabilite dal decreto ministeriale