da Kaleb » 17/01/2020, 17:07
È interessante vedere come, a corso di formazione che vai orientamento diverso dei relatori che trovi (che, credo, sia espressione a sua volta di orientamenti giurisprudenziali differenti):
1) un relatore considera la TARI come a liquidazione necessaria da parte dell'ufficio, quindi il documento di pagamento è formale atto di liquidazione che deve essere portato a conoscenza del contribuente, per prassi onde risparmiare sulle spese di spedizione lo si manda per posta ordinaria o email, ma per avere certezza che lo riceva lo si invia nella forma notificatoria (lo stesso documento oppure come sollecito ulteriore) via raccomandata o equivalente; questa presa di conoscenza formale è presupposto antecedente necessario a pena di decadenza per poter emettere avviso di accertamento per omesso versamento (i miei uffici si sono sempre conformati a questo orientamento);
2) altro relatore sostiene che, essendo pubblicato il PEF e le tariffe in vigore, conoscendo il contribuente la categoria di appartenenza e la superficie assoggettabile al tributo, conoscendo (per le utenze domestiche) il numero di componenti occupanti, conoscendo o dovendo conoscere il diritto a riduzioni/esenzioni (da dichiarare nei termini), la liquidazione del tributo spetta al contribuente in autoliquidazione come l'IMU, e il documento che si invia è solo un atto di cortesia non doveroso la cui mancanza non inficia l'iter accertativo.