da Kaleb » 27/12/2023, 13:49
Vedi la normativa dei commi 722 e segg. art. 1 legge 147/2013, il DM interministeriale 24/02/2016 e la circolare MEF del 14/04/2016. Se l'errore nella digitazione l'ha commesso l'operatore bancario-postale è l'intermediario del pagamento, su spinta del contribuente, che deve effettuare la correzione (annullamento delega e riproposizione in forma corretta), cui corrisponderà un defalcamento della somma da parte dell'AdE dal Comune erroneo beneficiario e un accredito al Comune giusto beneficiario con il primo flusso utile. Se invece l'errore l'ha commesso il contribuente spetta al Comune errato beneficiario il riversamento al Comune corretto beneficiario (previa verifica della situazione ed istanza del contribuente, per evitare fregature se il contribuente è anche debitore dell'altro Comune).