da Paolo2015 » 24/02/2015, 13:06
Le linee guida per la redazione del piano finanziario Tares del Dipartimento delle Finanze da pagina 20 indicano le seguenti modalità che ritengo siano valide anche per la Tari :
"8. I costi comuni: i crediti inesigibili
Per affrontare il tema si deve partire dalla considerazione che le somme dovute dagli utenti originano altrettanti crediti del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione
del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al valore presumibile di realizzazione (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in dettaglio:
a) i crediti di sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale;
b) i crediti di dubbia esigibilità sono soggetti a svalutazione specifica, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
c) tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.
I crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il profilo della svalutazione specifica o del fondo rischi generico, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro limiti assai ristretti, giacché il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986):
- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;
- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio.
Diversa è, invece, la sorte dei crediti inesigibili, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l’art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (recentemente modificato dall'art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino da elementi “certi e precisi” e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Precisa, inoltre, la norma che:
a) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
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b) gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (pari a cento milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Tali disposizioni debbono ritenersi valide, in linea di principio, anche per la TARES, per effetto del richiamo, per la redazione del PEF, delle norme di redazione del bilancio delle società per azioni, e comunque per la logica imprenditoriale con cui è costruito il piano finanziario del servizio rifiuti, che deve integralmente coprire tutti i costi, tra cui rientrano quindi anche i crediti inesigibili.
Le norme richiamate al punto b) devono peraltro essere coordinate con le disposizioni relative alle obbligazioni tributarie, cosicché la possibilità di considerare inesigibile un credito presuppone il compiuto svolgimento delle procedure - previste a pena di decadenza - volte ad accertare l’entità delle somme dovute dal contribuente e a creare il titolo esecutivo, e quindi la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento (d’ufficio o in rettifica o per omesso pagamento) e dell’ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Solo decorso il semestre dalla notificazione del titolo esecutivo il credito potrà considerarsi inesigibile, e quindi inserito come costo nel Piano finanziario successivo. Ciò non significa che non si debbano esperire le attività di riscossione coattiva sui crediti inesigibili, sempre che ovviamente risultino concretamente fattibili. Saranno, invece, direttamente considerati inesigibili i crediti relativamente ai quali l’ente è decaduto dall’accertamento o dalla riscossione.
I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo a un’appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno. "