da SELECT » 02/09/2025, 11:00
Il Sole 24 Ore, NTPlus Enti Locali & Edilizia
Di Mario Daniele Rossi (*) -
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Per quanto di interesse, occorre chiarire che l’Autorità, in parziale accoglimento delle osservazioni delle associazioni rappresentative dei Comuni (in primo luogo Anci/Ifel ed Anutel), ha preso atto dell’impossibilità di riconoscere il bonus già nell’anno in corso per l’indisponibilità dei dati sulla platea interessata al beneficio. Conseguentemente le utenze da agevolare godranno della riduzione del 25 per cento di quanto dovuto a titolo di Tari/tariffa per l’anno 2025 (al lordo delle componenti perequative, al netto dell’Iva in caso di tariffa corrispettiva, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti) soltanto in occasione delle prima rata utile del 2026 da emettersi entro il 30 giugno. Soltanto in caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.
Comuni e gestori, per dare attuazione alla regolamentazione Arera, dovranno comunque attrezzarsi fin da subito.
Il primo adempimento consisterà infatti nell’inserimento della componente UR3 nelle liste di carico del saldo di quest’anno per costituire la “scorta finanziaria” necessaria a dare copertura alle agevolazioni da riconoscere nel 2026. In analogia con quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sez. Autonomie per le altre componenti perequative (deliberazione n. 13/2025), le somme riferite alla UR3 dovranno essere contabilizzate nel bilancio comunale tra le entrate correnti e non tra le partite in conto terzi.
I Comuni, in quanto enti erogatori, dovranno poi [u]iscriversi a SGAte [/u](il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito da Anci) e designare il Gtru competente entro il 31 gennaio 2026. Quest’ultimo sarà conseguentemente tenuto a registrarsi al citato portale entro il 28 febbraio 2026. Occorrerà però attendere di conoscere le modalità da quest’ultimo definite.
Le citate operazioni sono di estrema importanza in quanto SGAte è il sistema a cui Arera affida il fondamentale compito di mettere a disposizione telematicamente, entro il 1 marzo 2026, i dati indispensabili per il riconoscimento del bonus. Il sistema fornirà infatti gli elementi identificativi dei potenziali destinatari del beneficio suddivisi per classe di agevolazione (ovvero nuclei con Isee inferiore o uguale a 9.530 euro, oppure nuclei con Isee minore o uguale a 20.000 euro ma con 4 o più figli a carico).
Seguiranno le delicatissime fasi, affidate agli uffici tributari comunali e ai gestori, attraverso le quali si verificherà il rispetto delle condizioni di ammissione al bonus, la quantificazione dello stesso secondo le regole già ricordate e infine il suo riconoscimento all’interno dei documenti di riscossione. In questo contesto i Gtru saranno chiamati anche ad accertare la regolarità dei pagamenti: l’utente agevolabile deve infatti essere in regola con i versamenti della Tari/tariffa corrispettiva degli anni precedenti al 2025, in quanto in caso di irregolarità il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento, fatto salvo il termine quinquennale di decadenza dalla attività accertativa stabilito normativamente.
Gli uffici preposti dovranno eseguire queste fondamentali operazioni nel breve periodo di quattro mesi, nella auspicabile ipotesi che il complicato procedimento a monte di acquisizione e trasmissione dei dati (che coinvolge la stessa Autorità, l’Inps in qualità di detentore delle primigenie informazioni, il sistema informativo integrato – SII, SGAte in qualità di responsabile del trattamento dati degli enti erogatori e Anci in qualità di verificatore della unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili) avvenga esattamente nei tempi e nei modi prefigurati dalla deliberazione Arera ed è pertanto indispensabile che siano adeguatamente formati e preparati per la prima applicazione del bonus.
Peraltro occorre che le società di software integrino rapidamente i propri gestionali per garantire il corretto trattamento della nuova componente perequativa e, soprattutto, l’agevole acquisizione e lavorazione dei dati dei contribuenti/utenti agevolabili messi a disposizione da SGAte. In conseguenza di ciò è molto probabile che Comuni e gestori debbano differire il termine per l’emissione dell’acconto a una data prossima o coincidente con il 30 giugno 2026. Molto opportunamente Arera ha posposto la rendicontazione e il successivo riversamento a Csea della componente UR3 riferita al 2025 rispettivamente al 31 gennaio e al 15 marzo 2027.
(*) Presidente del comitato regionale Anutel Toscana