Paolo Gros ha scritto:chi ha scritto a chi ?
non si comprende nulla

e' una comunicazione mandatami da una azienda ospedaliera per il payment split
Spett.le
Azienda Sede
Oggetto: Legge di stabilità 2015.
L’art. 1, comma 628 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto, per le operazioni con Iva esigibile dal 1° gennaio 2015, l’ art. 17-ter del DPR n. 633/1972 prevedendo un nuovo sistema di assolvimento dell’Iva denominato “split payment”.
Infatti, il nuovo art. 17-ter del DPR n. 633/1972 recita che “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Ciò comporta che dal 1° gennaio 2015:
• le modalità di fatturazione nei confronti di tali enti pubblici, anche dal 1° gennaio 2015, non cambieranno, per meglio dire varranno le regole generali di emissione delle fatture indicando sia la base imponibile che l’Iva; ovviamente verrà meno il concetto in tali casi di Iva differita; al cedente/prestatore dei beni/servizi verrà corrisposto da parte di tali enti pubblici l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva (quindi, solo l’imponibile), invece, l’Iva sarà corrisposta all’erario direttamente dal beneficiario della cessione/prestazione;
A seguito dell’entrata in vigore della predetta Legge si chiede di autocertificare e inviare, stesso mezzo, il regime di IVA adottato per l’anno 2015 entro una settimana.
E’ implicito che l’assenza del documento richiesto comporterà l’impossibilità da parte della scrivente di poter effettuare i pagamenti del fatturato 2015.
Cordiali saluti