da prenotato » 17/11/2015, 8:57
Risoluzione 22.2.2011, n. 21/E (Informativa SEAC 8.3.2011, n. 58) nella quale, conformemente ai
chiarimenti forniti in passato per i “buoni benzina”, è stato specificato che “i buoni/voucher utilizzabili
per l’acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce,
bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile. In
sostanza, il buono può essere considerato … un documento che consente l’identificazione dell’avente
diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza
l’osservanza delle forme proprie della cessione”.
Da tale natura dei buoni deriva che “la circolazione del buono medesimo non comporta
anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini
IVA”.
In generale, quindi, le cessioni aventi ad oggetto un “buono acquisto o regalo” sono da
considerarsi fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72, in base al quale
non costituiscono cessioni di beni quelle aventi ad oggetto denaro / crediti in denaro.
In particolare, nella citata Risoluzione n. 21/E l’Agenzia precisa che “tali conclusioni si rendono
applicabili anche con riferimento ai «buoni acquisto o regalo» acquistati dalle aziende per la
successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali
...”.