a parte gli allegati che il Tar Puglia ( discutibilmente ) ritenne non soggetti non vi e' dubbio alcuno ( ed e'' il Tuel a dircelo) che il termine minimo di deposito di 20 giorni non sia derogabile neppure in sede regolamentare ed i termin di depostio debbano essere osservati a che ' il soggetto proponente la deliberazione ( parere tecnico) ed il parerere contabile possano essere resi favorevoli perche', consiglieri a parte che non rilevano affatto , la norma e' legge e deve essere osservata e se non osservata occorre rilasciare parere tecnico e contabile contrario ( nonche' il revisore).
Le norme sono per tutti anche se ai consiglieri coinvolti ...non importa ...
