Rag. ha scritto:La deliberazione può consentire anche l'applicazione dell'avanzo vincolato, se serve.
Per vincolato intendi quello accantonato a seguito del riaccertamento straordinario?
è quello che può essere applicato?
No, l'ho chiarito nella risposta. La distinzione la trovi oltre che nel principio applicato della contab finanziaria al punto 9.2 ma anche nello schema di ricostruzione del risultato finale che deve essere allegato al riaccertamento straordinario.
L'avanzo vincolato è quello che deriva da vincoli su mutui, trasferimenti, vincoli di legge (es. sanzioni codice strada) e vincoli dell'ente (es entrate straordinarie che l'ente ha deciso di destinare a particolari spese che ha prenotato ma non ha potuto impegnare per la mancanza dell'obbligazione perfezionata). Questo certamente lo puoi applicare in corso d'anno per mantenere la destinazione originaria (magari però chiedete prima ai colleghi soprattutto del tecnico se gli serve davvero nel 2015 perchè sennò se alla fine nell'anno non vi è ancora la possibilità di impegnarlo siete daccapo e perdete solo tempo a fare la variazione).
L'avanzo accantonato è invece quello costituito dall'importo del FCDE a rendiconto, indennità mandato sindaco, fondo rischi spese legali, accantonamenti per salario accessorio se il contratto non è stato firmato, ecc.
E' ovvia tuttavia la differenza tra le fattispecie di cui sopra in quanto l'avanzo accantonato al FCDE non puoi mai applicarlo ma puoi solo svincolarlo a fine esercizio se il tuo calcolo dei residui è migliorato man mano che riscuoti.