Crediti assistiti da privilegio speciale da preferire per legge speciale al pegno.
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.
Crediti ai quali le leggi speciali attribuiscono un privilegio genericamente preferito ad ogni altro, fra cui:
a) imposte ipotecarie (art. 12 L.25/6/43 n.540);
b) imposte ipotecarie (art. 8 D. Lgs. 31/10/90 n. 347)
c) crediti per finanziamenti alle industrie (art. 3 D.L. 1/10/47 n. 1075 e art. 9 D. L. 1/11/44 n. 367)
d) crediti per concessioni di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (art. 5 L. 18/4/50 n. 258)
e) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e fotoottici (art. 4 L. 28/2/83 n. 53)
f) credito peschereccio, per acquisto e costruzione battelli (art. 50 R.D. 8/10/31 n.1604)
g) privilegi marittimi ed aeronautici di cui al codice della navigazione Legge 5/7/28 n. 1816
h) finanziamenti I.M.I (L. 18/12/1961 n. 1473)
Tale collocazione è stata regolamentata dalla sentenza della Cassazione del 16/6/82 n. 3669
vedi
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- ... d=AaojbNwD