da davide79 » 25/06/2015, 12:35
Prima della circolare, leggiamo la norma. art. 1 c. 637 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015):
b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando
non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall'omissione o dall'errore»;
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a
quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso
del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o
dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n.
4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e
b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle
entrate.
Di conseguenza, la disposizione di cui alla lettera a-bis (rendendo di fatto lo schema di ravvedimento operoso come sopra scritto dal moderatore) si applica anche ai tributi locali (mentre b-bis, b-ter e b-quater solo a quelli dell'Agenzia delle Entrate).